Statuto
ESTRATTI DALLO STATUTO
DEL CENTRO STUDI D'ARTE ESTREMO-ORIENTALE
Art. 1) L'associazione culturale denominata "Centro Studi d'Arte Estremo-Orientale" è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2) L'associazione ha sede in Bologna.
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Art. 3) Scopi dell'associazione
L'associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza dell'Asia Orientale, attraverso attività culturali, quali: messa a disposizione del pubblico della biblioteca, conferenze e corsi, proiezione di film e documentari, attività editoriali, mostre, organizzazione di eventi.
Collabora con amministrazioni pubbliche e private, con fondazioni e circoli italiani e stranieri, ritenuti idonei a predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
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Suzuki Harunobu (1725-1770): In viaggio verso est
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Art. 4) I soci
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Possono far parte dell'associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.
Potranno essere soci anche associazioni e circoli aventi attività e scopi simili all'associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi di carattere culturale.
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I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annua, scadente il 31 marzo di ogni anno solare, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.